Condizioni generali di contratto del Gruppo usedSoft (di seguito “usedSoft”) per la vendita dei software
Art. 1 Aspetti generali
1.
Le seguenti Condizioni generali di contratto per la vendita (qui
di seguito chiamate "CGC per la vendita") hanno validità per tutte le
imprese del gruppo usedSoft (qui di seguito chiamate "usedSoft"),
ovvero usedSoft Deutschland GmbH (Dortmund/Germania) e usedSoft International AG (Zugo/Svizzera).
2.
Le presenti CGC per la vendita si applicano automaticamente ogni
qualvolta usedSoft vende licenze software ai propri clienti, online quanto
offline.
3.
Si applicano le CGC rispettivamente valide al momento della
stipula del contratto.
Art. 2 Ambito di
applicazione
1.
Si applicano esclusivamente le presenti CGC per la vendita. Non
si applicano, invece, condizioni generali di contratto o clausole divergenti o
aggiuntive del cliente, anche se usedSoft non le ha rifiutate espressamente. Lo
stesso vale in caso di accettazione senza riserve di ordinazioni da parte di
usedSoft.
2.
Le CGC per la vendita si applicano solo nei confronti di
imprenditori, di persone giuridiche di diritto pubblico e di organismi sociali
di diritto pubblico.
Art. 3 Luogo di
adempimento, oggetto della prestazione, stipula del contratto
1.
usedSoft vende licenze d'uso di software esclusivamente in
Europa. Oggetto della prestazione è quindi la cessione di licenze d'uso di
programmi software. Luogo di adempimento sono i Paesi dell'Unione europea, gli
altri Stati membri dell'Area economica europea (EEA) e la Svizzera. La portata
del diritto d'uso in virtù della licenza si orienta alle disposizioni
imperative del diritto d'autore nonché alle condizioni di licenza del detentore
del diritto (in particolar modo alle condizioni contrattuali d'uso rispettivamente
applicabili ai sensi del documento PUR (Product User Rights), del contratto
EULA (End User License Agreement) etc. I diritti d'uso dei programmi software
vengono ceduti in ottemperanza alle disposizioni di legge e, in particolar
modo, in base a quanto previsto dalle leggi in materia di diritto d'autore.
2.
I moduli d'ordine firmati dal cliente si considerano alla
stregua di un'offerta del cliente. usedSoft può accettare una simile offerta
entro lo scadere di quattro settimane.
3.
La presentazione delle merci nell'online shop non rappresenta
una richiesta vincolante di stipula di un contratto di compravendita. Anche
un'ordinazione pervenuta tramite l'online shop è considerata alla stregua di
un'offerta del cliente che usedSoft può accettare entro lo scadere di quattro
settimane.
4.
Cliccando il pulsante d'ordinazione nell'ultima fase del
processo d'acquisto, il cliente sottopone a usedSoft un'offerta vincolante
d'acquisto (art. 145 del codice civile tedesco/BGB). Una conferma di avvenuta
ricezione da parte di usedSoft non rappresenta ancora un'accettazione
dell'offerta di acquisto del cliente. Un contratto non si perfeziona con la
conferma di avvenuta ricezione dell'offerta.
5.
Un contratto di compravendita si perfeziona solo con la conferma
d'ordine espressa scritta da parte di usedSoft, con la stipula di un contratto
individuale o con l'emissione della fattura da parte di usedSoft.
6.
L'oggetto della prestazione dovuto risulta infine dalla conferma
d'ordine scritta di usedSoft, dal contratto individuale stipulato dalle parti o
dalla fattura emessa da usedSoft.
7.
Se per installare/attivare i programmi software, per i quali il
cliente ha acquistato licenze d'uso presso usedSoft, occorre immettere un
codice numerico da assegnarsi a cura del detentore del diritto, p. es. chiave
del prodotto, ID di installazione, ID di prodotto ecc. (qui di seguito chiamato
"codice di attivazione"), per ciascuna licenza acquistata sarà
fornito un codice di attivazione. Durante l'utilizzo del codice di attivazione,
il cliente dovrà rispettare la procedura di immissione definita dal detentore
del diritto.
8.
Non fa parte del volume di fornitura l'approntamento di una
copia del programma software adatta per l'installazione. Se i clienti non
dispongono dei programmi di installazione necessari per installare il software
e se non possono procurarseli (p. es. scaricandoli dal sito web del detentore
del diritto), usedSoft metterà loro gratuitamente a disposizione un supporto di
dati per eseguire l'installazione.
Art. 4 Condizioni di
pagamento
1.
Si applicano i prezzi rispettivamente pattuiti, i quali sono
riportati nelle rispettive conferme d'ordine o nelle fatture. I prezzi
s'intendono al netto, più IVA rispettivamente valida, qualora così richiesto
dalle normative nazionali o internazionali.
2.
Le fatture di usedSoft sono esigibili senza trattenute subito
dopo la fatturazione. In caso di mora, il cliente è tenuto a versare gli
interessi di mora previsti per legge.
3.
Il cliente è autorizzato a compensare propri crediti con il
prezzo d'acquisto che deve all'impresa del gruppo usedSoft presso la quale ha
effettuato l'acquisto, a condizione che i crediti da lui vantati siano
incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato.
Art. 5 Consegna, termini
1.
Si applicano i termini di consegna e adempimento riportati nella
conferma d'ordine o nel contratto. Salvo diversamente convenuto, la consegna ha
luogo a partire da 2 a massimo 15 giorni lavorativi.
2.
Tutti i doveri di adempimento di usedSoft sono subordinati alla
fornitura tempestiva di usedSoft da parte dei fornitori a monte. In caso di
mancata fornitura tempestiva o di altri ostacoli non imputabili a usedSoft, la
cessione dei diritti dovrà essere rinviata di un periodo di tempo congruo,
senza che da ciò derivino obblighi di spesa o risarcimento a danno di usedSoft.
Art. 6 Nessun servizio di
assistenza; responsabilità per il sistema
1.
usedSoft vende esclusivamente licenze d'uso di software. Non
offre, invece, servizi di assistenza, aiuti all'installazione o simili.
2.
La responsabilità per il funzionamento dei programmi, per i
quali sono stati acquistati i diritti di licenza, nonché per tutte le questioni
correlate al funzionamento dei programmi, spetta unicamente al cliente.
usedSoft non si assume nessuna responsabilità per eventuali difetti al software
o per danni indiretti.
Art. 7 Garanzia,
responsabilità, diritti spettanti per legge
La responsabilità di usedSoft per i danni si limita ai fatti
commessi con dolo o colpa grave. Ciò non vale per i danni derivanti da lesioni
alla vita, all'integrità fisica o alla salute del cliente. Per il resto si
applicano le disposizioni di legge.
Art. 8 Tutela dei dati e
utilizzo dei dati personali dei clienti per il disbrigo del contratto
Le disposizioni in materia di tutela dei dati sono disciplinate
nella dichiarazione corrispondente che può essere consultata al sito https://www.usedsoft.com/it/Tutela-della-Privacy/.
In aggiunta alla summenzionata dichiarazione, il cliente acconsente a che
usedSoft utilizzi in suo nome, in caso di necessità, nell'ambito del disbrigo
del contratto, i dati che costui ha comunicato volontariamente, soprattutto
affinché usedSoft possa acquistare codici di attivazione ai sensi dell'art. 3
punto 7, registrare licenze per i software o eseguire azioni analoghe.
Art. 9 Foro competente e
diritto applicabile
Foro competente per tutte le controversie che dovessero
insorgere in virtù dei contratti tra usedSoft Deutschland GmbH e un cliente è,
a discrezione di usedSoft Deutschland GmbH, Dortmund (circondario del tribunale
di Dortmund) o il tribunale presso la sede del cliente. In tutti gli altri
casi, il foro competente è Dortmund (circondario del tribunale di Dortmund). Il
rapporto contrattuale tra usedSoft Deutschland GmbH e il cliente è disciplinato
esclusivamente dal diritto tedesco ad esclusione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
Foro competente per tutte le controversie che dovessero
insorgere in virtù dei contratti tra usedSoft International AG e un cliente è,
a discrezione di usedSoft International AG, Zugo/Svizzera o il tribunale presso
la sede del cliente. In tutti gli altri casi, il foro competente è
Zugo/Svizzera. Il rapporto contrattuale tra usedSoft International AG e il
cliente è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero ad esclusione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale
di merci (CISG).
Art. 10 Altre disposizioni
1.
Tutti gli accordi acquistano efficacia solo se stipulati per
iscritto. Lo stesso vale per eventuali accordi aggiuntivi o divergenti. Ciò
vale anche per la rinuncia al requisito della forma scritta.
2.
Qualora una disposizione del presente contratto dovesse essere o
divenire non valida o inattuabile, ciò non inficia la validità delle
disposizioni restanti. Le parti sostituiranno la disposizione non valida o
inattuabile con un accordo valido e attuabile che si avvicini sotto il profilo
economico il più possibile alla finalità perseguita dalle parti con la
disposizione non valida e/o inattuabile. Suddette clausole si applicano anche
qualora vi fosse una lacuna nel contratto.
Ultimo aggiornamento: Aprile 2021