Le singole licenze software dei contratti multilicenza di Microsoft possono essere rivendute come licenze usate. Ciò è stato stabilito il 4 aprile 2008 dal tribunale di Monaco I, nell’ambito di una causa sul pagamento del prezzo d’acquisto i(numero protocollo 30 O 8684/07). La sentenza è passata in giudicato.
Il tribunale di Monaco ha stabilito che “la vendita o la cessione delle singole licenze software di Microsoft, presentate nel quadro di un accordo multilicenza, sono ammissibili anche senza il consenso di Microsoft.” In altre parole: qualora Microsoft abbia venduto più diritti di utilizzo in un pacchetto multilicenza, ad esempio con un unico CD master, il suo diritto di distribuzione si esaurisce per ogni singola licenza. Pertanto è possibile vendere le licenze separatamente, non solo nella forma del pacchetto originaria. Con questa sentenza la Corte ha anche respinto il parere legale di Microsoft, secondo il quale l’acquirente di un contratto multilicenza non acquista una singola licenza individuale ma solo un diritto di riproduzione in più copie.
Il tribunale di Monaco fa esplicito riferimento alla sentenza del tribunale di Amburgo, che nel giugno 2006 aveva dichiarato ammissibile la rivendita di licenze individuali di contratti multilicenza (protocollo numero 315 O 343/06). In questa sentenza, il tribunale di Amburgo ha respinto chiaramente l’argomentazione di Microsoft, secondo cui non sarebbe consentita una scissione delle licenze in virtù delle condizioni vantaggiose concesse. “Ciò”, recita la sentenza, “è del tutto irrilevante per la questione dell’ammissione dell’esaurimento. ” In particolare il tribunale di Amburgo ha sottolineato l’inefficacia delle disposizioni limitanti la rivendita contenute nelle condizioni di licenza di Microsoft. L’esaurimento sarebbe quindi un “diritto imperativo, non alienabile per contratto.
Il divieto di scissione della sentenza della CGUE dal 03 Luglio 2012 fa riferimento esclusivamente alle licenze Oracle ivi discusse. Ciò è confermato anche dalla sentenza della Corte d’Appello di Francoforte del 18.12.2012 (numero di protocollo 11 U 68/11).